Il TAR Lazio, di Roma, con sentenza n. 14084/2026 statuisce che è legittima l’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica di un operatore economico che abbia offerto beni aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle inderogabilmente richieste dalla legge di gara e che abbia offerto, in via subordinata, beni conformi alle specifiche tecniche.
Invero, il principio di equivalenza non può trovare applicazione quando il bene offerto integri un aliud pro alio e il principio di unicità dell’offerta non consente la formulazione di offerte condizionate o plurime.