Il TAR Lazio, di Roma, con sentenza n. 13211 del 2026 statuisce che la richiesta di soccorso istruttorio deve essere comunicata all’operatore economico attraverso le modalità espressamente previste dalla lex specialis.
Qualora la stazione appaltante utilizzi un canale diverso da quello indicato come ordinario dalla disciplina di gara, la comunicazione non può ritenersi validamente portata a conoscenza del concorrente e la mancata risposta non può costituire motivo di esclusione.
In tali circostanze prevalgono i principi del risultato e del favor partecipationis, che impediscono di addossare al concorrente le conseguenze di irregolarità procedimentali imputabili all’Amministrazione.