Ad. Plenaria: “La presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti non comporta automaticamente l’esclusione”

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 16/2020, dispone  che la presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d’appalto non ne comporta automaticamente l’esclusione, ma solo laddove la stazione appaltante ritenga motivatamente che esse ne compromettano l’integrità e l’affidabilità.

Nel merito, il Collegio premette che ai sensi dell’art. 89 del d.lgs 50\2016, gli obblighi dichiarativi a carico degli operatori economici partecipanti alle procedure di affondamento di contratti pubblici hanno carattere strumentale, rispetto ai dati rilevanti della stazione appaltante. Quindi, la valutazione della stazione appaltante deve essere sostanziale e valutare se effettivamente l’omissione o la falsa dichiarazione incida in maniera negativa sulla prestazione e sull’affidabilità  del concorrente.

L’Adunanza, infatti, ritiene che l’impostazione dell’art 80 codice appalti, è eccessivamente restrittiva tanto che ogni omissione sarebbe causa di espulsione dalla gara, quindi, ogni valutazione va fatta in concreto al fine di valutare quanto l’omissione o la falsa dichiarazione possano incidere sulla valutazione dell’operatore economico.

Sulla scorta di tale provvedimento, anche  il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 5645/2020.

Il Collegio, infatti, dispone che “le ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016 non rappresentano ipotesi di estromissione automatica” del concorrente.

Occorre, a detta anche del Consiglio di Stato, che la false dichiarazione e/o l’omissione incida a tal punto da influire sulla valutazione in ordine alla affidabilità e all’integrabilità del concorrente.

A ben vedere, pertanto, qualora vi sia un’omissione o una falsa dichiarazione,  quest’ultima va letta non in maniera atomistica ma parametrata ai documenti di gara e tramite un accertamento sostanziale.

Diversamente, qualora si tratti di una mera imprecisione non decisiva ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione, l’offerta del concorrente non va esclusa.

Commento edito dalla tirocinante Giuditta Buhagiar.

Foto estratta dal sito.

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò