APPALTI – Il rapporto tra i principi di equivalenza e risultato

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1355/2025 dispone che il principio di equivalenza non può essere invocato per offrire un bene radicalmente diverso da quello chiesto espressamente dalla stazione appaltante e l’onere della prova dell’equivalenza è posto a carico del partecipante alla procedura.

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