APPALTI – Il soccorso istruttorio su una componente dell’offerta tecnica è legittimo se l’adempimento richiesto dalla stazione appaltante è meramente formale

Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 16074 del 2023 dispone che il soccorso istruttorio su una componente dell’offerta tecnica è legittimo se l’adempimento richiesto dalla stazione appaltante è meramente formale.

In particolare, il Collegio chiarisce che l’esercizio del soccorso istruttorio rispetto ad un elemento, come l’offerta di una garanzia estesa della fornitura, relativamente alla quale l’offerente risulta già chiaramente essersi impegnato, non può essere qualificato come integrazione postuma dell’offerta tecnica.

A dire del Tribunale, infatti, occorre distinguere tra elementi sostanziali dell’offerta e adempimenti meramente formali riconnessi alla stessa (così Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113 e sez. IV, 6 maggio 2016n. 1827), come è ritenuto il modulo la cui mancanza era stata contestata al ricorrente.

Si trattava, infatti, di una mera ripetizione di un onere che il concorrente si era già chiaramente assunto nell’ambito dell’offerta formalizzata. In questo caso, pertanto, anziché non riconoscere il punteggio corrispondente alla mancata dichiarazione, la stazione appaltante avrebbe al più dovuto esercitare i poteri di soccorso istruttorio, chiedendo all’operatore economico il documento omesso. L’adempimento di una mera formalità, infatti, non concreta una modifica della componente tecnica laddove il relativo contenuto sia già chiaramente evincibile e sufficientemente preciso (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 18 gennaio 2017, n. 23).

Occorre pertanto indagare quale sia la tipologia di documentazione della quale viene richiesta l’integrazione: ove si tratti di una mera incompletezza o irregolarità formale di atti e documenti già prodotti, si dovrà concludere che la stazione appaltante ha l’obbligo di esercitare il potere di soccorso istruttorio.

Di converso, pertanto, è illegittima la decurtazione integrale del punteggio dell’offerta tecnica motivato dalla mancanza di un requisito meramente formale. Resta in ogni caso fermo, tuttavia, il divieto di integrazione della documentazione di gara presentata dall’operatore economico attraverso atti e documenti prodotti dopo la scadenza del termine ad offrire, nel rispetto del generale principio di par condicio dei concorrenti (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 22 settembre 2020, n. 9661). In questi casi, infatti, l’amministrazione procedente non potrà che constatare l’inadeguatezza iniziale e sostanziale dell’offerta presentata in gara, con ogni determinazione conseguente (Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2022, n. 550).

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