Il TAR. per la Sicilia, Catania, sezione III, 6 ottobre 2025, n. 2853 – Pres. Lento, Est. Fichera, statuisce che costituiscono clausole “immediatamente escludenti”, tali da imporre l’immediata impugnazione della lex specialis, quelle clausole suscettibili di precludere ab initio la partecipazione alla procedura, o perché fissano requisiti eccessivamente stringenti o sproporzionati, o perché impongono oneri inesigibili, o perché rendono di fatto impossibile la formulazione di un’offerta; sono, invece, semplicemente “penalizzanti” – e vanno impugnate in uno al provvedimento di aggiudicazione – quelle clausole che risultano lesive della par condicio ovvero tali da avvantaggiare alcuni concorrenti.
APPALTI – Illegittima l’esclusione per mancata risposta a una richiesta di soccorso istruttorio trasmessa con modalità difformi da quelle previste dalla lex specialis
Il TAR Lazio, di Roma, con sentenza n. 13211 del 2026 statuisce che la richiesta di soccorso istruttorio deve essere comunicata all’operatore economico attraverso le