Il TAR Toscana, di Firenze, con sentenza n. 906/2026 fa chiarezza sul principio di equivalenza e sui limiti alla sostituibilità delle specifiche tecniche previste nella lex specialis.
Secondo il Collegio, infatti, il principio di equivalenza è volto ad evitare che l’indicazione di particolari specifiche nell’ambito della lex specialis possa sortire un effetto anticoncorrenziale favorendo talune imprese a discapito di altre a cui viene artificiosamente bloccato l’accesso alla competizione per l’aggiudicazione della commessa.
Il TAR. ribadisce che il principio di equivalenza può funzionare quindi solo qualora il requisito tecnico indicato dal capitolato «non condiziona il modo e il grado in cui il bisogno sotteso alla domanda pubblica può essere soddisfatto», con un’esplicita attenzione ai «settori particolarmente delicati come quello della sanità».
Diversamente, quando invece la stazione appaltante compie «una precisa scelta compiuta a monte» tra soluzioni tecniche, ancorandola a ragioni di sicurezza e gestione del rischio, quella scelta non è «superabile» in gara tramite equivalenza: «Tale scelta non può essere sovvertita mediante la applicazione del principio di equivalenza».
Il Collegio chiarisce anche la ratio sistemica di tale limite. Infatti, ammettere surrogazioni significherebbe attribuire agli organi di gara il potere di «modificare o integrare ex post la lex specialis rimodulando le scelte cliniche o terapeutiche» che devono invece essere definite in fase di progettazione della gara, sulla base delle esigenze specifiche della Stazione Appaltante.