APPALTI PUBBLICI – Discrezionalità della stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione sindacabile solo per manifesta arbitrarietà e irragionevolezza

Il TAR Lazio, con sentenza n. 13700 del 2023 ha statuito che,  per  giurisprudenza consolidata: “I requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall’autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza dovendo la loro previsione essere correlata a circostanze giustificate e risultare funzionale all’interesse pubblico perseguito.

La direttiva 2014/24/Ue, d’altronde, prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità” (art. 58, par. 4), confermando l’impostazione secondo la quale la p.a. ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

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