APPALTI PUBBLICI – Sulla distinzione tra migliorie e varianti

Il Tar Firenze, con sentenza n. 1374/2022, chiarisce le distinzioni tra le c.d. “migliorie” e le varianti anche alla luce del costante orientamento del Consiglio di Stato.

Il collegio, infatti, aderisce la suddetto orientamento, secondo cui  “la linea di discrimine fra migliorie e varianti deve essere individuata sulla base di due criteri: il primo fa leva sul contenuto della lex specialis che deve autorizzare la miglioria lasciando aperti uno o più aspetti tecnici a diverse soluzioni e il secondo fa perno sul rapporto fra miglioria proposta ed il progetto, dovendo la prima mirare a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.” (Cfr. C.d.S., Sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602).

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò