APPALTI – Sulle procedure di affidamento ai sensi dell’art.50 del nuovo codice degli appalti

Il TAR per la Sicilia, di Catania, con sentenza n. 3738/2023, si è pronunciato in merito alle procedure di affidamento ai sensi dell’art.50 del nuovo codice degli appalti, delineando i confini fondanti l’azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici ai sensi del nuovo codice dei contratti ex D. Lgs. n.36/2023.

Secondo il TAR, la richiesta formulata dalla stazione appaltante di ritenere nella lex specialis di gara la “visita sul luogo” come “indispensabile alla formulazione dell’offerta fissare un termine per il sopralluogo [..] quale adempimento obbligatorio da compiersi entro il 3.11.2023” costituisce attuazione, per il tramite dei nuovi codificati principi prima menzionati, del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, già strutturati nella Legge 241/1990.

Prevedere, infatti, il previo svolgimento di un sopralluogo entro un preciso termine quale requisito indefettibile ai fini di una corretta formulazione dell’offerta da parte di un operatore economico interessato a partecipare non risulta “manifestamente irragionevole e illogico” essendo siffatto elemento “strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, che “è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica” (ex multis, TAR Latina, Sez. I, n. 551/2019).

Pertanto, le stazioni appaltanti possono – rectius, sono tenute, proprio in virtù della massima efficienza nella tutela dell’interesse pubblico – a fissare “termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta” (art. 92, comma 1 D. Lgs. 36/2023) quale adempimento obbligatorio per l’operatore economico interessato.

In definitiva, il collegio ha riconosciuto la fondatezza della tesi difensiva dell’amministrazione resistente, rappresentata dall’avv. Giuseppe Ribaudo, disponendo la legittimità della condotta tenuta dalla stazione appaltante nella misura in cui ritiene quale requisito necessario per una corretta proposizione delle offerte l’espletamento del sopralluogo volto a “garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi”.

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