Il TAR Lazio, con sentenza n. 11295/2026 statuisce sulla verifica di anomalia, immutabilità dell’offerta economica e divieto di modifica dei costi della manodopera.
Secondo il Collegio, in sede di chiarimenti non è ammissibile modificare l’offerta economica. In particolar modo, la variazione dei costi della manodopera dichiarati comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale della proposta, pregiudicando gli interessi pubblici posti a presidio delle condizioni dei lavoratori e ledendo il principio di parità di trattamento dei concorrenti.