Consiglio di Stato: il proprietario del fondo non sarà imputabile qualora sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3382 del 2015, ha disposto, così come previsto dalla giurisprudenza comunitaria,(Corte giustizia UE, sez. III, 4 marzo 2015, n. 534, in applicazione della direttiva 2004/35/CE), che nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non sia prevista alcuna responsabilità in capo al titolare del fondo che, non essendo colpevole, sarà chiamato a rimborsare le spese relative agli interventi effettuati dell’autorità competente volti a “normalizzare” la situazione.
In particolare il Collegio ribadisce che, affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall’autorità competente un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile. L’amministrazione, inoltre, nel provvedimento impugnato non ha nemmeno valutato i profili soggettivi dell’azione utili a ricollegare ed imputare la responsabilità dello smaltimento.
Concludendo, il Collegio dispone che in questo caso non può applicarsi il principio “chi inquina paga” poiché non è stato dimostrato che l’appellante ARSIAM sia la responsabile.

Per l’intero provvedimento clicca qui.

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò