D.L. RILANCIO : SUPERBONUS AL 110 % PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA

L’art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto “Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede delle agevolazioni consitenti per interventi di risparmio energetico e di adeguamento antisismico.

Infatti  la norma incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per determinati interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate annuali di uguale importo.

Gli interventi  al 110% per riqualificazione energetica

Relativamente alla riqualificazione energetica, la detrazione al 110% compete per le seguenti tipologie di interventi strutturali c.d. “trainanti”:

  • interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso (ossia il cappotto termico). Giova rilevare che, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e l’installazione di caldaie a condensazione o a pompa di calore; in tale caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oppure nel limite complessivo di 30.000 euro, nel caso di lavori realizzati su di un edificio unifamiliare.

La detrazione si applica anche a tutti gli altri e diversi interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento  purché gli stessi siano eseguiti “congiuntamente” ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

Orbene,l’installazione degli impianti fotovoltaici e delle colonnine di ricarica beneficiano della maggiorazione del 110% soltanto se l’installazione è eseguita contestualmente agli interventi “trainanti”, se l’energia eccedente è ceduta al GSE e se gli interventi medesimi non sono abbinati ad altri incentivi pubblici o altre agevolazioni.

Al fine di beneficiare della detrazione massima occorre, che gli interventi portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, al conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

L’art. 119, comma 4, estende la detrazione al 110% anche agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell’edificio.

soggetti beneficiari

Quanto ai soggetti beneficiari, secondo il comma 9 dell’art. 119, la detrazione del 110% si applica esclusivamente agli interventi effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, con esclusione dei lavori effettuati su edifici unifamiliari diversi rispetto a quello adibito ad abitazione principale;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

A bene vedere, l’agevolazione in oggetto spetta se i lavori sono eseguiti sulle “seconde case”, ma soltanto se non “unifamiliari” (ovvero le singole unità o villette, come definite dal comma 3 dell’art. 17 del D.P.R. 380/2001), stante il fatto che queste ultime sono agevolabili esclusivamente se adibite ad abitazione principale. Sul punto, tuttavia, non si escludono emendamenti al Decreto in esame che potrebbero rendere utilizzabile Ecobonus e Sismabonus per tutte le seconde case (unifamiliari comprese).

Importante novità risulta nell’art. 121 del Decreto “Rilancio” e riguarda, per alcuni specifici interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per il contribuente che sostiene la relativa spesa di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione tramite il suo scomputo in dichiarazione dei redditi (5/10 anni, a seconda della tipologia dell’intervento realizzato), alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd “sconto in fattura”) fino a un importo massimo pari a tale corrispettivo, applicato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà – per il fornitore – di successiva cessione dello stesso credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ovvero;
  • per la trasformazione dell’importo agevolato in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti fiscali per i quali sarà possibile adottare l’alternativa di cui sopra sono quelli generati da: recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%); interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, con detrazioni dal 50% al 110%; tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali» di cui all’art 16 del D.L. 63/2013, con detrazioni dal 50% al 110%; “bonus facciate” di cui all’art. 1, co. 219, della L. 160/2019, con detrazione del 90%; i sistemi di accumulo e gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. h), del Tuir con detrazione del 50-110%; colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013, con detrazione del 50-110%.

Una volta che la detrazione è trasformata in credito d’imposta o è stata scontata dal fornitore, il beneficiario, oltre a cedere il credito, può utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24, in base alle «rate residue di detrazione non fruite», con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. Non trovano applicazione i limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (limite annuo di compensazione) e all’art. 1, co. 53, della L. 244/2007 (limite previsto per i crediti agevolativi indicati nella dichiarazione dei redditi).

Il beneficiario,sulla scorta dell’articolo 121, co. 3, del D.L. 34/2020, non può usufruire negli anni successivi dell’eventuale «quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno». Inoltre, non può chiedere il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione. In questi casi il bonus viene perso. Questo limite vale anche in capo al cessionario del credito o in capo al fornitore che ha effettuato lo «sconto in fattura».

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, dovrà definire le modalità attuative e di esercizio telematico delle opzioni.

Nell’ambito degli interventi che consentono di fruire del superbonus al 110% ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio, la possibilità di esercitare l’opzione per la trasformazione della detrazione o per lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del medesimo decreto è subordinata:

  • alla richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.  241/1997 dai soggetti indicati alle lett. a) e b), del terzo comma dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, ecc.) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF;
  • all’ottenimento dell’asseverazione da parte di tecnici abilitati del rispetto dei requisiti previsti dai relativi decreti ministeriali e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

I dati relativi all’opzione dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica secondo le modalità disposte con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione.

In ultimo i costi sostenuti per il rilascio delle attestazioni/asseverazioni e per il visto di conformità risultano cumulabili alle spese detraibili al 110%.

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