Gli amministratori e i soci di una società destinataria di interdittiva antimafia non sono legittimati all’impugnazione dell’atto

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3 del 2022, ha disposto che amministratori e soci di una società destinataria di interdittiva antimafia non sono legittimati all’impugnazione dell’atto.

A tal proposito, il Collegio ha dapprima ricordato che la legittimazione e l’interesse a ricorrere trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione amministrativa.

Il Collegio, applicando l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, ritiene che il decreto prefettizio può essere impugnato dal soggetto che ne patisce gli effetti diretti e, quindi, dal destinatario dell’atto, in quanto solo il destinatario subisce la lesione immediata e diretta alla sua posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo che consente il ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Sotto concorrente profilo, la Plenaria ha precisato che gli amministratori e i soci non sono destinatari diretti dell’esercizio del potere amministrativo, essendovi relazione diretta solo tra potere amministrativo e persona giuridica, ma essi emergono con un proprio possibile e riflesso pregiudizio solo per effetto di un diverso rapporto di natura contrattuale o di altro tipo che li lega al destinatario diretto, cioè la società.

Ebbene tale rapporto secondo il Supremo Consesso, essendo estraneo alla relazione intersoggettiva tra destinatario dell’atto e pubblica amministrazione, è inidoneo a far sorgere situazioni di interesse legittimo e impedisce di configurare sul piano processuale la legittimazione ad agire nei confronti del provvedimento di interdittiva antimafia. In ragione di ciò, tale provvedimento, pur producendo pregiudizi nella sfera giuridica dei soci, non può sorreggere la legittimazione a impugnare, ma solo, nell’ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità e ricorrendone i presupposti, un intervento in giudizio.

Per le predette ragioni la Plenaria ha sancito il principio di diritto secondo cui «gli amministratori ed i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento».

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