Illegittima aggiudicazione di un appalto e diritto al risarcimento

Il Tar Milano, con sentenza n. 1278/2020, dispone che in caso di illegittima aggiudicazione di un appalto, l’impresa subentrante a seguito di ricorso può chiedere una tutela risarcitoria e compensatoria avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato, in parziale sostituzione della forma specifica.

E’ evidente, infatti, che laddove un’impresa subentri in un appalto già iniziato successivamente alla proposizione di un giudizio e in conseguenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria non sarà nelle condizioni di poter realizzare le opere già eseguite dall’impresa che illegittimamente aveva ottenuto l’incarico.

Pertanto, stante l’impossibilità di provvedere con sentenza al ripristino dello status quo ante, l’impresa legittimamente aggiudicataria può ottenere l’equivalente monetario delle opere che non ha potuto illegittimamente realizzare.

In particolare, infatti, il Collegio ritiene che laddove, al momento della stipulazione del contratto, una parte di prestazione negoziale fosse già stata eseguita, al relativo pregiudizio patrimoniale la ricorrente potrà ovviare attraverso l’azione di cui all’art. 112, comma 3, c.p.a., quale rimedio esteso alle ipotesi in cui il danno non è connesso alla violazione o all’elusione del giudicato ma all’impossibilità oggettiva di ottenere integralmente l’esecuzione del giudicato in forma specifica.

Nello specifico, come stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 2 del 12 maggio 2017), in caso di illegittima aggiudicazione di un appalto, il concorrente che ottenga dal giudice amministrativo, a titolo di risarcimento in forma specifica, il subentro nel contratto, senza che la sentenza possa essere integralmente eseguita per essere stato parzialmente eseguito il contratto dall’illegittimo beneficiario, tale impossibilità non estingue l’obbligazione dell’Amministrazione ma la converte in una diversa, di natura risarcitoria e compensatoria, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato, in parziale sostituzione della esecuzione in forma specifica.

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