Incarichi dirigenziali nei rapporti pubblici contrattualizzati

Ennesimo successo, in tema di pubblico impiego,  per lo studio legale Ribaudo che è riuscito a tutelare, con convinzione e determinazione, i diritti del proprio assistito.

Invero, con la recentissima sentenza del 6 giugno 2018, il Tribunale di Termini Imerese, rigettando il ricorso, ha chiarito diversi aspetti del copioso tema del pubblico impiego e precisamente degli incarichi dirigenziali nei rapporti pubblici contrattualizzati.

Ebbene, il Tribunale adito ha chiarito, uniformandosi alla giurisprudenza prevalente, come a tali incarichi debba riconoscersi natura di atti di diritto privato, esattamente di atti di gestione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. nn. 5659 del 2004 n. 5659, 7623 e 1028 del 2003, 2954 del 2002).

Nel caso di specie, il ricorrente, con la qualifica di istruttore amministrativo, cat. Dl, conveniva in giudizio il Comune datore di lavoro, rappresentato dall’Avv. Giuseppe Ribaudo, al fine di far dichiarare l’illegittimità della determina sindacale con la quale era stato conferito l’incarico di responsabile del settore “Affari Generali e Socio-Culturali” ad un collega, anch’egli istruttore amministrativo cat. Dl, sulla scorta della considerazione che l’unica ragione dell’attribuzione dell’incarico era stata rinvenuta nella circostanza che il prescelto avesse già ricoperto funzioni di responsabile di area.

Pertanto, il Tribunale di Termini Imerese ha chiarito che l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, pur avendo una struttura unilaterale, non costituisce esercizio di potere amministrativo autoritativo, ma è piuttosto espressione di un diritto potestativo di origine contrattuale, a sua volta scaturente dalla posizione di preminenza che il datore di lavoro possiede rispetto al lavoratore in ragione della titolarità del potere organizzativo.

Giova rammentare che il carattere fiduciario dell’incarico dirigenziale non può sconfinare nel mero arbitrio, dovendo comunque la pubblica amministrazione osservare le clausole di correttezza e di buona fede; le predette clausole, comunque, come insegnato dalla Suprema Corte di legittimità, non introducono nei rapporti giuridici diritti ed obblighi diversi da quelli legislativamente o contrattualmente previsti, ma sono destinate ad operare all’interno dei rapporti medesimi, in funzione integrativa di altre fonti.

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