Legittimi i provvedimenti del Ministero dell’Istruzione che disciplinano il possesso del green pass per il personale scolastico

Il Tar del Lazio, di Roma, con la recentissima sentenza n. 4532/2021, del 02.09.2021 dispone la legittimità dei provvedimenti del Ministero dell’Istruzione che disciplinano il possesso del green pass per il personale scolastico.

In particolare, il Collegio ritiene che relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di Green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente con separato giudizio.

A detta del Tar certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità e urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti.

Inoltre, in ordine poi all’asserita violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato deve essere rilevato che: il prospettato diritto non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza.

In ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2.

Pertanto, nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa.

Infine, il Collegio dispone che  l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 dell’art.9 ter d.l. n. 52/2021 e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente.

Foto estratta dal sito

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò