Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti deve essere assicurata la parità di genere nelle liste elettorali

La Corte Costituzionale, nella sentenza del 10 marzo 2022 n.62, ha disposto che nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti debba essere assicurata la parità di genere nelle liste elettorali.

L’art. 71 t.u. enti locali disciplina l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti. Il suo comma 3-bis, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 prevede quanto segue: «[n]elle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (…).

Quanto riportato sopra, ha suscitato non poche perplessità al giudice a quo circa la legittimità di tale disposizione, in particolare “nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti”.

La Corte Costituzionale alla luce di ciò, ha dichiarato l’illegittimità degli  articoli 71, comma 3-bis, del Dlgs n. 267 del 2000 e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del Dpr n. 570 del 1960, relativi alla presentazione delle liste dei candidati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, prevedendo la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali come indice di una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive.

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