Non obbligatorietà del test di ammissione alla facoltà di Medicina-Odontoiatria per chi chiede il trasferimento da altra università straniera

Il TAR di Napoli nella sentenza n.1517/2013 ha stabilito il diritto dello studente frequentante le università comunitarie ed extracomunitarie a trasferirsi presso gli Atenei italiani, negli anni accademici successivi al primo, senza la necessità di dover superare l’apposito esame di ammissione.

Nel caso di specie la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento adottato dall’università degli studi Federico II di Napoli che aveva rigettato la sua richiesta di iscrizione al secondo anno di corso. Nello specifico la studente, cittadina italiana, aveva frequentato il primo anno del corso di laurea in Odontoiatria presso l’università “Universidad Alfonso X El Sabio” riconosciuta dal governo spagnolo e, resi disponibili presso la facoltà di Napoli alcuni posti per la frequenza al secondo anno, ha chiesto di partecipare al concorso per soli titoli per il rilascio del nulla osta presso l’università. Tuttavia l’università resistente le ha negato di partecipazione sulla scorta della motivazione per cui ella non aveva superato il test di immatricolazione in Italia.

I giudici napoletani, nell’accogliere il ricorso, esaminano le diverse tesi contrapposte nella giurisprudenza italiana. Difatti l’orientamento dominante sostiene  l’insussistenza di limiti, diversi da quello attinente al numero dei posti programmato, alla possibilità di ottenere il trasferimento tra Atenei, anche da Paesi esteri, nella specie dell’area comunitaria, in mancanza di qualsivoglia indicazione legislativa al riguardo; in ottemperanza ai principi di libertà di circolazione e soggiorno applicabili nel settore dell’istruzione (cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, 22 dicembre 2010, n. 859 e n. 862, la cui esecuzione è stata sospesa da Cons. Stato, VI, 10 maggio 2011, n. 1987 e n. 1984, ord. – e, di recente, 7 aprile 2011, n. 181, nonché, in sede cautelare, TAR Sicilia, Catania, I, 3 giugno 2010, n. 681 e TAR Campania, Napoli, IV, 18 marzo 2010, n. 613, ord. ,e di recente TAR Sardegna 8.2.2012 n 59, TAR Catanzaro 26.1.2012 n. 55) . Altro orientamento, invece, seppur minoritario fa riferimento alle sentenze Cons. Stato, VI, ord. n. 1987/2011 e n. 1984/2011, citt.; T.A.R. Sicilia Palermo, II, 13 gennaio 2005, n. 13, TAR Perugia n. 336/2011 e sostiene come con l’ammissione di tali studenti si violerebbero le disposizioni riguardanti il numero programmato per l’accesso agli Atenei.

Aderendo al primo degli orientamenti citati i giudici napoletani sostengono come sia erroneo il procedimento dell’Università nella misura in cui impediscono il trasferimento dello studente da altri atenei senza aver valutato il corso di studi pregresso. Difatti, qualora gli esami sostenuti siano idonei a permettere l’iscrizione dello stesso al secondo anno di corso, il test di ammissione, la cui ratio è quella di concedere l’ingresso al corso di studi solo a chi è veramente meritevole, risulterà quindi ultroneo. In questo caso la valutazione sul corso di studi pregresso verrà valutato da una commissione istituita ad hoc.

N. 01517/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05122/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5122 del 2012, proposto da:
Marianna Galotto, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso Antonietta Danneo in Napoli, via Domenico Morelli N. 7;

contro

Universita’ degli Studi Federico II di Napoli,in persona del Rettore p.t., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ,domiciliata per legge in Napoli, via Diaz n. 11

per l’annullamento

del decreto rettorale n. 2575 pubblicato il 18/07/2012 nella parte in cui esclude la possibilita’ di trasferimento presso l’intimato Ateneo agli studenti che frequentano atenei non facenti parte della Repubblica Italiana.

Dell’art. 4 di detto DR nella parte in cui consentiva la presentazione della domanda solo attraverso la piattaforma informatica; ùdei regolamenti didattici dei corsi di laurea presso la Facoltà di Medicina e chirurgia limitatamente alle disposizioni regolanti il trasferimento negli anni successivi al primo;

del regolamento didattico di Ateneo;

del DR 2012/3070 del 28.9.2012 con cui è stato concesso il trasferimento a 4 studenti nella parte in cui non comprende il nome della ricorrente;

del diniego di immatricolazione spedito il 5.10.2012

e per la condanna dell’Università all’accoglimento della domanda di trasferimento.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi Federico II di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

La ricorrente – cittadina italiana – ha frequentato il primo anno del corso di laurea in odontoiatria presso l’Università UAX (Universidad Alfonso X el Sabio) riconosciuta dal governo spagnolo . Nell’anno 2012/2013 si sono resi disponibili presso l’intimata Facoltà alcuni posti per la frequenza al secondo anno di corso, nell’ambito del numero programmato di detto Ateneo, per cui ha chiesto di partecipare al concorso per soli titoli per il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l’Università Federico II di Napoli ; tuttavia le è stata negata la possibilità di partecipare sulla scorta delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 della lex specialis della procedura . Si è dedotto in particolare che non aveva superato il testi di immatricolazione in Italia, e che la domanda non era stata presentata tramite piattaforma informatica.

Avverso gli atti in epigrafe sono proposte le seguenti censure.

Violazione falsa applicazione art. 34 Costituzione, della sentenza 383/98 della Corte Costituzionale, violazione della legge 264/99.

Violazione dell’art. 3,149,150 trattato CE, violazione della convenzione di Lisbona, violazione della legge 264/99, eccesso di potere sotto vari profili: il divieto di partecipazione alla procedura per coloro che provengono da Atenei non italiani viola il principio comunitario della libera circolazione e del riconoscimento dei titoli di studio nei paesi della regione europea ( convenzione di Lisbona del 1997 ratificata con legge 148/2002) . Il tutto sarebbe lesivo del principio di non discriminazione in base alla nazionalità,sancito dal diritto dell’Unione e dal trattato di Lisbona.

Identiche censure: la disposizione dell’art. 3 del bando che prescrive , per i soli studenti provenienti da Atenei esteri ancorché dell’Unione Europea, il superamento del concorso di ammissione, è irrazionale ed illogica , azzerando del tutto la carriera universitaria estera ; anche per tale verso si realizza una violazione della Convenzione di Lisbona che sancisce il principio del riconoscimento paritario dei titoli di studio e dei percorsi formativi.

Assume che non è utilmente invocabile a tal fine l’art. 1 della legge n. 264/1969 ,che disciplina il solo numero programmato per l’accesso al primo anno del corso di laurea, mentre per gli anni successivi i trasferimenti sono subordinati alla mera disponibilità dei posti determinatasi nelle more; denuncia pertanto la illegittimità del regolamento nella parte in cui obbliga lo studente aspirante al trasferimento al superamento dell’esame per l’immatricolazione.

Violazione dell’art. 9 RD 1269/38 ed eccesso di potere sotto vari profili: in presenza di una disponibilità di posti negli anni successivi al primo, si presenta illogico vietare il trasferimento agli studenti dell’Unione Europea.

Violazione del combinato disposto tra l’art. 14 della CEDU ( principio di non discriminazione) e l’art. 1 del protocollo 2 della CEDU (diritto all’educazione). Violazione artt. 3 e 97 Costituzione.

Identiche censure, riferite al diniego di ammissione alla procedura di trasferimento : si tratta di provvedimento applicativo delle censurate clausola del bando, affetto da illegittimità derivata.

Avverso detto atto –oltre ai motivi di illegittimità derivata- viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge 264/99 ed eccesso di potere sotto vari profili, atteso che il numero programmato ( indicato come ostativo al trasferimento) riguarda l’accesso al primo anno dei corsi di laurea e non gli anni successivi al primo, laddove siano presenti come nella specie, dei posti disponibili.

Violazione del principio di libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli stati comunitari garantito dal trattato dell’Unione europea.

Resiste per l’Università l’Avvocatura dello Stato.

Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2013 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Va preliminarmente rilevata la ammissibilità del ricorso, atteso che lo stesso è rivolto avverso una immediata esclusione dalla procedura selettiva, per cui nei confronti di atti di siffatto genere non si ravvisano controinteressati in senso tecnico, secondo costante giurisprudenza ( “ In tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione dal concorso. Solo l’immissione in ruolo dei vincitori rappresenta l’atto conclusivo del procedimento concorsuale”- cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 866/2011.)

La giurisprudenza secondo cui non sono configurabili controinteressati prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, e comunque prima del provvedimento finale, sia perché non sussiste un interesse protetto ed attuale in capo agli altri concorrenti che potrebbe essere leso dall’eventuale accoglimento del ricorso sia perché l’interesse degli altri partecipanti non emerge direttamente dal provvedimento impugnato, riguarda l’impugnazione di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale (cfr. Cons. St., IV, 7 luglio 2008, n. 3382; TAR Lazio, Roma, III, 17 novembre 2008, n. 10259).

Secondo un recente orientamento, siffatta giurisprudenza non sarebbe invocabile nella fattispecie in cui, invece, i ricorrenti abbiano impugnato l’indizione del bando di concorso al fine di ottenerne, in tutto o in parte, il travolgimento ( TAR Lazio n, 5059/2012).

In tal caso coloro i quali hanno presentato domanda per la partecipazione al concorso il cui svolgimento è messo in discussione , sono controinteressati in quanto titolari di un interesse legittimo, il cui lato interno è costituito dalla possibilità di conseguire l’assunzione attraverso lo svolgimento della procedura selettiva.

Ma tale evenienza non riguarda la controversia proposta dall’odierna ricorrente la quale, pur avendo impugnato una clausola del bando di concorso, non mira a provocarne il travolgimento totale, ma agisce in giudizio proprio per ottenere, attraverso l’annullamento della propria esclusione, la possibilità di partecipare alla procedura selettiva e ciò al fine di coltivare la chance di superare il concorso, sicché controinteressato non è il partecipante al concorso, che non soffre alcun nocumento dall’impugnativa, conservando intatta la propria chance di assunzione attraverso il superamento della procedura selettiva.

Conclusivamente, l’esistenza di un soggetto controinteressato nell’ambito del ricorso proposto dal concorrente escluso si configura solo in caso di contestualità tra l’esclusione e l’atto conclusivo della procedura concorsuale, o nel caso in cui, al momento della proposizione del ricorso, siano noti al soggetto escluso gli ammessi alla procedura selettiva (Consiglio Stato , sez. V, 19 marzo 2007 , n. 1308). In difetto di attuali controinteressati, va impugnato soltanto l’atto di esclusione che riguarda l’interessato.

Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

La ricorrente chiede che sia annullato il diniego di partecipazione alla procedura per il trasferimento al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria dell’intimato Ateneo, ed il preordinato bando che regola la procedura selettiva in parte qua, in quanto le ragioni del rigetto sono indicate da un lato nel mancato sostenimento della prova per la immatricolazione al primo anno di corso,e dall’altro nella possibile alterazione del numero programmato previsto per l’anno accademico in corso.

La decisione della controversia in esame comporta la soluzione di delicati aspetti in ordine ai confliggenti interessi tra diritto allo studio e numero chiuso presso alcune Facoltà universitarie, in riferimento peraltro non alla immatricolazione, ma alla iscrizione ad anni successivi al primo.

Il Collegio è consapevole dell’esistenza di contrapposte tesi sull’argomento :

– un orientamento favorevole alla tesi della ricorrente (cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, 22 dicembre 2010, n. 859 e n. 862, la cui esecuzione è stata sospesa da Cons. Stato, VI, 10 maggio 2011, n. 1987 e n. 1984, ord. – e, di recente, 7 aprile 2011, n. 181, nonché, in sede cautelare, TAR Sicilia, Catania, I, 3 giugno 2010, n. 681 e TAR Campania, Napoli, IV, 18 marzo 2010, n. 613, ord. ,e di recente TAR Sardegna 8.2.2012 n 59, TAR Catanzaro 26.1.2012 n. 55). Detto orientamento trae argomento dalla insussistenza di limiti –diversi da quello attinente al numero dei posti programmato- alla possibilità di ottenere il trasferimento tra Atenei, anche di paesi esteri, nella specie dell’area comunitaria, in mancanza di qualsivoglia indicazione legislativa al riguardo; nonché dalla necessità del rispetto dei principi di libertà di circolazione e soggiorno, applicabili nel settore dell’istruzione.

– un diverso orientamento, contrario a riconoscere la facoltà di trasferimento senza limiti e verifiche (cfr. Cons. Stato, VI, ord. n. 1987/2011 e n. 1984/2011, citt.; T.A.R. Sicilia Palermo, II, 13 gennaio 2005, n. 13, TAR Perugia n. 336/2011 ), fondato sulla possibile elusione delle disposizioni riguardanti il numero programmato per l’accesso agli Atenei.

Com’è noto, la legge 264/1999 impone un test di accesso in alcune facoltà, tra le quali quella di medicina ed odontoiatria , allo scopo di garantire standard formativi adeguati, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie – nonché una reale possibilità di sbocco lavorativo, dovendo la fissazione del numero dei posti disponibili tener conto non soltanto dell’offerta potenziale del sistema universitario ma anche del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo – agli studenti più meritevoli che andranno ad occupare i posti disponibili per ciascun anno accademico.

L’articolo 4 della legge individua, ai fini dell’accesso ai corsi ad accesso programmato, una prova selettiva composta di prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto del corso. E, per i corsi di cui all’articolo 1, lettere a) e b), tra i quali rientra la laurea in medicina, e in odontoiatria , demanda al M.I.U.R. di determinare con d.m. modalità e contenuti della prova di ammissione.

La ricorrente, presentando domanda per il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo estero, in conformità alle disposizioni del bando di cui al DR n. 2575/2012, non ha visto ammessa la propria istanza, e con la nota del 5.10.2012, si è vista opporre la preclusione derivante dall ’asserito mancato sostenimento del test di ammissione per l’anno accademico 2012/2013.

In effetti il bando di concorso per trasferimento (DR 2575/2012) all’art. 3 comma 1 prevede che sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro che abbiano superato un regolare concorso presso altra Università italiana in anni accademici precedenti.

Al secondo comma, per coloro che sono iscritti e frequentano un corso di laurea presso Atenei non facenti parte della Repubblica italiana, anche qualora si tratti di Atenei dell’Unione europea, ed abbiano superato un concorso per l’accesso ai posti medesimi, è inibito l’accesso alla procedura selettiva . Per gli iscritti ad Università non italiane è prescritto che :”..potranno accedere ai corsi di laurea afferenti alla Facoltà di Medicina e chirurgia solo ed esclusivamente superando i relativi concorsi di ammissione secondo le modalità di cui al DM 196/2012….”

Ciò risponde ai criteri di cui all’art. 9 del regolamento didattico di Ateneo a mente del quale l’accesso ad anni successivi al primo per gli studenti provenienti da Università estere – anche di paesi UE- è consentito previo superamento del concorso di ammissione.

In particolare, con la citata disposizione del regolamento didattico l’Ateneo in questione ha richiesto il superamento del concorso previsto per l’immatricolazione al primo anno di corso, anche qualora la richiesta di iscrizione riguardi anni successivi al primo .

La ricorrente sostiene che la legge 264/1999, e quindi la necessità del superamento della prova d’accesso ivi prevista per le iscrizioni al primo anno, non si applica ai “trasferimenti” dalle università, tanto meno se di altro Stato comunitario.

In primo luogo va esaminata la censura che lamenta la mancanza di fondamento normativo della prescrizione imposta dalla Università, in difformità da una fonte di rango primario che non subordina i trasferimenti ad alcuna limitazione o restrizione diversa dalla presentazione della domanda, e dalla disponibilità dei posti per l’anno di corso cui si aspira ad essere iscritti.

Il Collegio riconosce che la normativa di rango primario non affronta espressamente tale aspetto, limitandosi a prevedere la possibilità di trasferimento, durante il corso universitario, di studenti comunitari ed extracomunitari (quindi, senza escludere gli studenti italiani immatricolati all’estero) in università italiane.

Si tratta di una lacuna normativa (cfr. TAR Catania, ord. n. 681/2010, cit., nella quale, pur concedendosi tutela cautelare in una situazione analoga a quella in esame, viene sottolineato che <<il sistema così delineato finisce con il consentire palesi elusioni dei rigidi criteri di selezione predisposti in sede nazionale per l’accesso alle facoltà scientifiche a numero chiuso>>), che gli Atenei hanno cercato di colmare con le proprie disposizioni regolamentari.

Avverso dette disposizioni di rango secondario insorge la ricorrente, denunciandone la illegittimità per contrasto con i principi di rango primario e con quelli prevalenti di rango comunitario .

Osserva in proposito il Collegio che le disposizioni del regolamento didattico di Ateneo e del bando di concorso per trasferimenti non sono illogiche né contrastanti con normativa di rango primario, ma risulta viziata l’applicazione che ne ha fatto in concreto l’Ateneo intimato.

Il regolamento di Ateneo ( articolo 9) ed il bando per l’ammissione al trasferimento (art.. 3 DR n. 2575/2012) richiedono invero, per gli studenti provenienti da altre università non italiane, che gli stessi abbiano superato la prova di accesso per l’immatricolazione presso l’Ateneo per l’anno accademico nel corso del quale chiedono il trasferimento.

Tuttavia detto requisito è prescritto per l’accesso ai corsi di laurea, e non per la partecipazione al concorso per il nulla osta al trasferimento, essendo il primo un momento succedaneo alla valutazione positiva della domanda da parte della Commissione appositamente costituita dall’Ateneo.

Invero, non è detto che lo studente che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo ed avendo ivi sostenuto gli esami del primo anno di corso, debba essere iscritto automaticamente al secondo anno di corso presso l’Università italiana prescelta; tanto in considerazione della circostanza che l’organizzazione interna dei corsi di studi può differire , ad es. potendo verificarsi l’ipotesi che presso l’Ateneo di provenienza si siano sostenuti degli esami in meno, ovvero in più, rispetto a quelli della Università italiana presso la quale si richiede il trasferimento.

Di qui la previsione di una Commissione di valutazione della carriera pregressa, la quale ha il compito di vagliare il percorso formativo già compiuto dallo studente, e di convalidare o meno i crediti conseguiti presso il diverso Ateneo. All’esito di tale valutazione la Commissione potrà giungere ad un giudizio di piena equipollenza dell’anno di studi già sostenuto, ovvero di parziale equipollenza, e solo nel primo caso potrà essere disposta la iscrizione dello studente al secondo anno di corso- ovviamente nei limiti dei posti resisi disponibili e della collocazione utile dello studente nella graduatoria del concorso per trasferimento.

Al riguardo infatti l’art. 9 del RDA , per gli studi compiuti presso altre sedi universitarie della Unione europea ,prevede che gli stessi sono riconosciuti con delibera del CCLMMC su proposta di una commissione ad hoc che esamini il curriculum ed il programma dei corsi trasmessi dalla Università di origine. L’articolo 20 comma 2 del RDA inoltre recita: “Le domande di trasferimento presso l’Università di studenti provenienti da altro Ateneo e le domande di passaggio di corso di studio sono sottoposte alla approvazione del Consiglio della struttura didattica competente:”

Pertanto sia l’art. 9 del regolamento didattico di Ateneo, sia l’art. 3 comma 2 del DR 2575/2012 prescrivono –legittimamente- che lo studente proveniente da altro Ateneo estero debba superare il concorso di ammissione, classificandosi utilmente nella graduatoria relativa: tanto in funzione della circostanza che- qualora all’esito della valutazione del percorso di studi già sostenuto lo studente debba essere iscritto al primo anno di corso- non venga eluso il meccanismo del numero programmato previsto a livello nazionale dalla vigente normativa.

Peraltro tale griglia selettiva scatta solo se il percorso formativo dello studente non sia sufficiente a consentirne l’iscrizione ad anni successivi al primo ; tanto viene chiarito nell’articolo 3 comma 2 del DR 2575/2012 laddove condiziona l’accesso ai corsi, ma non al concorso per trasferimento, al previo superamento dei concorsi di ammissione già banditi dall’Università per l’immatricolazione.

Dispone invero l’art. 3 comma 2 del bando per i trasferimenti “….Gli iscritti ad università non italiane potranno accedere ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di Medicina e Chirurgia solo ed esclusivamente superando i relativi concorsi di ammissione secondo le modalità di cui al DM n. 19672012……..”

Nel caso di specie, l’Università ha reso una non corretta applicazione di tali principi, invertendo il logico susseguirsi dei procedimenti descritti, e richiedendo il superamento del test per la immatricolazione come pre -requisito per la valutazione della domanda di trasferimento della istante. Tale iter distorto è stato esplicitato nella nota di segreteria del 5.10.2012.

Ciò evidenzia l’erroneo presupposto dell’amministrazione, che si è fermata alla preliminare constatazione del mancato compimento della prova selettiva , laddove detto elemento è succedaneo rispetto alla valutazione del percorso di studi già espletato all’estero e condiziona solo la ipotesi in cui detto percorso non sia considerato sufficiente per poter procedere alla iscrizione al secondo anno di corso.

Per le ragioni sopra esposte, il risultato del test diverrà rilevante solo all’esito della valutazione del corso di studi pregresso da parte della apposita commissione costituita presso l’Ateneo resistente, posto che , ove la carriera universitaria che la ricorrente ha conseguito sia sufficiente a consentirne l’ingresso al secondo anno del corso della Facoltà in questione, diverrà del tutto ultronea la partecipazione al test per la immatricolazione.

Conclusivamente, le ragioni del gravato diniego di cui alla nota del 5.10.2012 sono illegittime e vanno annullate in parte qua, con l’obbligo per l’amministrazione di valutare la domanda di trasferimento proposta dalla ricorrente, verificando il percorso di studio formativo effettuato all’estero.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, in ragione della novità e complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

annulla la nota dell’Ufficio segreteria studenti di facoltà in data 5.10.2012 che comunica la non valutabilità della istanza di trasferimento della ricorrente, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Fabrizio D’Alessandri, Primo Referendario

4 Marzo 2014

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