PRIVACY – SANITA’ – Il paziente ha diritto ad ottenere una prima copia gratuita della propria cartella medica

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza n.307 del 2023 dispone che il paziente ha diritto ad ottenere una prima copia gratuita della propria cartella clinica

Ai sensi degli artt. 12§.5 e 15 §.1 e 3 GDPR «l’obbligo di fornire gratuitamente all’interessato una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento vincola il titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia basata su una finalità estranea a quelle di cui al considerando 63, prima frase, di tale regolamento». Un’eventuale seconda copia della stessa cartella medica, però, sarà soggetta a pagamento.

Più precisamente ai sensi dell’art.15 §.3 «nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che all’interessato sia fornita una riproduzione fedele e intelligibile di tutti questi dati. Tale diritto comprende il diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella clinica che contengono, in particolare, tali dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza e di garantirne la comprensibilità. Nel caso di dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto comprende in ogni caso il diritto di ottenere una copia dei dati contenuti nella sua cartella clinica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti e qualsiasi trattamento o intervento somministrato all’interessato» (neretto,nda).

Ciò perché è necessario contestualizzare tali dati e per consentire al paziente un controllo sulla trasparenza e la liceità del trattamento dei propri dati: ciò non sarebbe possibile se fosse data copia dei soli dati in quanto tali anziché dei documenti (estratto o copia integrale) in cui essi sono contenuti ( EU:C:2023:369 e 3).

Pertanto, va disapplicata la legge interna che impone di pagare detta copia, infatti, l’art. 23 GDPR prevede che lo Stato possa limitare, con proprie leggi, la portata degli obblighi previsti dall’art.12 a 22 GDPR «a condizione che tali misure corrispondano ai diritti e agli obblighi previsti da tali articoli e che una siffatta limitazione rispetti il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisca una misura necessaria e proporzionata per garantire, in particolare, la tutela dei diritti e delle libertà altrui».

Foto estratta dal sito.

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