Sul calcolo dei termini per l’impugnazione: la pronuncia dell’Adunanza Plenaria

L’Adunanza plenaria, con sentenza n. 11 del 2022, investita dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con l’ordinanza n. 429 del 2022, si pronuncia sull’ incidenza della sospensione dei termini processuali, ai fini del calcolo del termine di impugnazione, laddove abbia cominciato a decorrere prima della sospensione “feriale”.

L’Adunanza plenaria afferma  che il termine lungo di impugnazione (sei mesi, ridotto a tre mesi nel rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a.), è calcolato dapprima “a mesi”, includendovi anche il periodo della sospensione feriale, a cui si sommano, alla fine, i 31 giorni di sospensione feriale, calcolati “a giorno” – ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto  dell’articolo 155, primo comma, c.p.c. e dell’articolo 1, primo comma, l. n. 742 del 1969, con l’effetto di prolungare il termine di impugnazione.

Pertanto, dalla data di pubblicazione della sentenza, quale dies a quo, i sei mesi (o, nel caso dell’art. 119 c.p.a., i tre mesi) del termine lungo vengono a scadenza nel giorno del sesto (o del terzo) mese corrispondente al giorno del mese iniziale, a cui alla fine si aggiunge il periodo a giorni di sospensione feriale.

Si riporta il principio di diritto:

L’Adunanza plenaria investita dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con l’ordinanza n. 429 del 2022, si pronuncia sull’ incidenza della sospensione dei termini processuali, ai fini del calcolo del termine di impugnazione, laddove abbia cominciato a decorrere prima della sospensione “feriale”.

L’Adunanza plenaria afferma  che il termine lungo di impugnazione (sei mesi, ridotto a tre mesi nel rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a.), è calcolato dapprima “a mesi”, includendovi anche il periodo della sospensione feriale, a cui si sommano, alla fine, i 31 giorni di sospensione feriale, calcolati “a giorno” – ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto  dell’articolo 155, primo comma, c.p.c. e dell’articolo 1, primo comma, l. n. 742 del 1969, con l’effetto di prolungare il termine di impugnazione.

Pertanto, dalla data di pubblicazione della sentenza, quale dies a quo, i sei mesi (o, nel caso dell’art. 119 c.p.a., i tre mesi) del termine lungo vengono a scadenza nel giorno del sesto (o del terzo) mese corrispondente al giorno del mese iniziale, a cui alla fine si aggiunge il periodo a giorni di sospensione feriale.

Si riporta il principio di diritto:

– qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c.

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