Il TAR di Milano, con sentenza n. 1582/2020 dispone, in tema di accesso ai documenti amministrativi, che il diritto di difesa e l’interesse ad agire, strumentali ad un eventuale azione giudiziaria, sono, in un bilanciamento di interessi, da preferire rispetto alla tutela dei dati sensibili.
In particolare, il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale un’impresa che abbia partecipato ad una procedura di evidenza pubblica vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della gara a prescindere da quali essi siano. Orbene, vi possono rientrare anche le dichiarazioni ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché i certificati del Casellario giudiziale, dei vari operatori economici, atteso che tali documenti consentono di verificare se i medesimi sono incorsi in una delle cause che comportano la esclusione dalla gara (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 6318/2009).
D’altronde, tale rilievo rappresenta unicamente un’applicazione del più generale principio, affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa che ha interpretato la normativa in materia, secondo cui “l’accesso ai documenti amministrativi prevale in ogni caso, anche sui dati cd. sensibili, qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente” (C.d.S., Sez. V, n. 6318/2009, cit.).
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