Sul mancato versamento oneri di urbanizzazione e la possibilità che il Comune possa sanzionare il soggetto inadempiente

Il Consiglio di Stato, nel plenum dell’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 24/2016,  in riferimento alll’art. 99, comma 1, del cod. proc. amm., ha formulato un chiaro principio di diritto in tema di contributo di costruzione, dunque relativamente alla somma che è tenuto a versare al Comune il proprietario di un immobile o colui che ha titolo per eseguire i lavori nel caso in cui si intenda realizzare una nuova costruzione o una ristrutturazione e/o un cambio di destinazione d’uso di un immobile ad uso sia residenziale che produttivo.

Il giudizio verte sulla legittimità di un atto sindacale col quale il Comune ha ingiunto l’appellante il pagamento della somma a seguito dell’accertamento dell’omesso e del ritardato pagamento delle rate relative ai contributi per oneri di urbanizzazione e per costi di costruzione dovuti per la realizzazione di un fabbricato a civile abitazione e di un fabbricato ad uso commerciale.

La questione principale che la controversia pone è se, alla scadenza dei termini previsti per il pagamento rateale del contributo di costruzione, sia individuabile un onere collaborativo in capo alla Amministrazione concedente -desumibile dai principi generali in tema di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori di matrice civilistica ovvero dal principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto pubblico- che si spinga fino al punto di ritenere che l’Amministrazione sia obbligata alla sollecita escussione della garanzia fideiussoria, al fine di non aggravare la posizione giuridica del soggetto obbligato, tenuto altrimenti al pagamento, oltre che delle rate non corrisposte, per omesso o ritardato pagamento.

Nonostante i diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto (cfr. Cons. St., V, sentenze 5 febbraio 2003 n. 585 e 3 luglio 1995 n. 1001; Cons. St., V , n. 32 del 2003, V, n. 571 del 2003 e I, parere 17 maggio 2013 n. 11663) il Collegio è chiaro sulla materia asserendo che un’amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione. Ciò, in particolare, anche quando  in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale. In tale situazione giuridico-fattuale, infatti, sarebbe paradossale se  l’amministrazione risultasse privata del potere di sanzionare il ritardo o l’omesso pagamento del debitore principale se solo abbia mancato di escutere il fideiussore alla scadenza del termine di pagamento.

Inoltre,  sarebbe altrettanto illogico che, con la stipula della polizza fideiussoria , il debitore principale possa conseguire un’esimente speciale (non prevista dalla legge) rispetto all’applicazione a suo carico delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento nella misura in cui, così ragionando, alla scadenza del termine di pagamento, o l’amministrazione provvede ad escutere tempestivamente il fideiussore o perde il diritto di applicare le sanzioni di legge.

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