La Corte Costituzionale, con sentenza n. 107 del 2024, dispone l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, c.d. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Secondo la Consulta è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che non possono far parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia, gli affini entro il terzo grado del Sindaco o del Presidente della Giunta Provinciale, anche quando l’affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili.