Sulla clausola sociale

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 25218/2021 dispone che la c.d. clausola sociale va interpretata in maniera conforme al principio di libertà di iniziativa imprenditoriale.

In particolare, la ricorrente ha contestato l’aggiudicazione stante che l’offerta economica dell’aggiudicataria non ha specificato le somme destinate al riassorbimento del personale dell’attuale gestore.

Secondo il Collegio, la censura non è meritevole di accoglimento.

In particolare, l’omessa indicazione di una simile clausola nel bando di gara non costituisce ragione di illegittimità della procedura stessa.

Inoltre, anche alla luce della recente decisione del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020,  l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore aggiudicatario.

Infatti, sebbene finalizzato a favorire la continuità e stabilità occupazionale, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento; in tal caso, l’obbligo di assorbimento del personale potrebbe essere assolto anche destinando solo parte dello stesso all’esecuzione di quel medesimo contratto (Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8442).

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