Sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione del bando

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5097/2021, espone importanti principi per ciò che concerne la decorrenza dei termini per l’impugnazione del bando.

Il Collegio, pronunciandosi sull’eccezione di irricevibilità, ha confermato la motivazione di rigetto di cui alla sentenza gravata, evidenziando che l’abrogazione dell’art. 66, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, richiamato dall’art. 120, comma 5, c.p.a. per l’individuazione del termine di decorrenza di trenta giorni per l’impugnazione dei bandi e degli avvisi con cui si indice una gara, non ha comportato un vuoto di disciplina, dal momento che (i) tale norma è stata sostituita dall’art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, che, in luogo della pubblicazione nella GURI, ha previsto la rilevanza della “pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC” e (ii) l’art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 contiene la disciplina transitoria operante fino all’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, di definizione degli indirizzi generali di pubblicazione, di cui all’art. 73, comma 4, disponendo che fino alla data che sarebbe stata indicata in tale decreto gli avvisi e i bandi avrebbero dovuto essere pubblicati (anche) sulla GURI e che “gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato art. 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

La Sezione ha poi ricordato che all’art. 73, comma 4, è stata data attuazione col d.m. 2 dicembre 2016, che ha previsto, all’articolo 2, che fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC “gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” e che “gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” e ha quindi affermato che, poiché la piattaforma ANAC non è entrata in funzione, il termine per l’impugnazione del bando – che è effetto giuridico che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale ex art. 120, comma 5, c.p.a. – decorre dalla pubblicazione sulla GURI.

Conclude quindi il Collegio sul punto che, essendo stato il bando pubblicato sulla GURI il 10 febbraio 2020, il ricorso, notificato il 9 marzo 2020, debba ritenersi tempestivo, con conseguente infondatezza del primo motivo dell’appello incidentale proposto dall’aggiudicataria.

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