Sulla facoltà del R.T.I. “misto” di beneficiare dell’aumento del quinto

L‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2 del 2023, ha fatto chiarezza sulla facoltà del R.T.I. misto di beneficiare dell’aumento del quinto.

L’adunanza, infatti, stante le differenti posizioni tenute da diverse sezioni del Consiglio di Stato,  ha statuito il principio di diritto per il quale “la disposizione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara”.

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