Sulla piena conoscenza dell’atto lesivo e sui termini decadenziali per proporre ricorso

Con la sentenza n. 4129,  la Sez. V del Consiglio di Stato chiarisce l’aspetto relativo alla piena conoscenza dell’atto lesivo che determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale.

In particolare, ritiene il Collegio che “la piena conoscenza cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, Cod. Proc. Amm., non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni; per individuare il dies a quo di decorrenza basta, infatti, la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece alla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti”.

Precisano, altresì, i Giudici che “l’art. 120 del Cod. Proc. Amm., secondo la prevalente giurisprudenza, deve essere interpretato nel senso che il termine di trenta giorni per l’impugnativa dei provvedimenti di cui all’art. 79, comma 5, del d.Lgs. 163/2006, tra cui rientra l’esclusione, non decorre sempre e comunque dal momento della comunicazione ufficiale del provvedimento, ma dal giorno in cui l’interessato ha avuto piena ed effettiva conoscenza, e la successiva comunicazione ufficiale del provvedimento diviene irrilevante ai fini della decorrenza del detto termine, atteso che la succitata disposizione va coordinata con le regole generali in materia di termine per proporre ricorso ed in particolare con la conoscenza alla quale si riferisce il succitato art. 120, comma 5, Cod. Proc. Amm.”.

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