Sulla spettanza del compenso revisionale per recesso dal contratto di appalto a seguito di interdittiva antimafia

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14 del 2021 emana importanti principi per ciò che concerne il pagamento del compenso revisionale dovuto alla società aggiudicatrice per il recesso adottato dalla stazione appaltante a seguito di interdittiva antimafia.

A tal riguardo, l’Adunanza plenaria afferma i seguenti principi:

“a) negli appalti pubblici di servizi aggiudicati a seguito di una procedura di evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle prestazioni già eseguite”, da pagarsi all’esecutore nei limiti delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d lgs. n. 159/2011, corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso;

b) nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 del d lgs. n. 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall’applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006”.

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