TAR Campania: consolidato il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici

Il Tar Campania – Salerno, sez. II, con la sentenza n. 1940 del 2016 ha precisato che, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge.
La decisione in questione appare, dunque, in linea con l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. IV, 29/02/2016, n. 835) che ha confermato la carenza di giurisdizione del Tribunale Amministrativo dettando i criteri relativi al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione erogatrice di un finanziamento a favore di un consorzio agricolo richiese successivamente la restituzione di parte del contributo erogato in quanto somma non utilizzata, oltre che una maggiorazione del 10% a titolo di sanzione per inadempimento.
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo relative alle questioni inerenti concessione e revoca dei contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato, precisa la sentenza in questione, sulla base del criterio di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica azionata.
Ne consegue che:
– sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an, il quid, e il quomodo dell’erogazione;
– qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
– viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

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