Anticorruzione: novità normative in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, l’ambizioso obiettivo che si pone la L. 190/2012 è di riassettare la previgente situazione normativa cha appariva squilibrata sia perché non copriva la cosiddetta “dirigenza esterna” (per la quale era prevista una disciplina simile a quella riguardanti gli incarichi di tipo fiduciario), sia perché trascurava il profilo dell’imparzialità nell’esercizio dell’incarico, ignorando  conflitti di interesse o di improprie pressioni che potevano gravare sui dirigenti.

La legge approvata dal Governo Monti, dunque, si propone di migliorare l’evidente incapacità delle precedente disciplina di far fronte  ai rischi derivanti dal condizionamento dell’esercizio delle funzioni pubbliche

In particolare, si è posta l’attenzione da un lato sulla “non conferibilità” che ostacola ab origine l’accesso alle cariche pubbliche, determinando una preclusione temporanea che viene meno trascorso un determinato periodo di tempo tra la data dell’ultimo svolgimento dell’attività in conflitto e la data del conferimento dell’incarico (c.d. periodo di raffreddamento che non può essere inferiore ad un anno); dall’altro sull’incompatibilità che impedisce la cura di interessi pubblici e privati tra essi in conflitto.

La L. 190, inoltre, ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazione, fissando tuttavia determinati principi guida agli artt. all’art.1 commi 49 e 50.

in particolare sono state definiti, in via generale, le situazioni di incoferibilità:

a) condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico;

c) aver fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.

Ma è soltanto con il decreto legislativo dell’ 8 Aprile che sono state specificate le cause che precludono il conferimento degli:

– incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

– incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

– incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

– incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

Sono state previste, inoltre, due ordini di cause di incompatibilità per coloro che svolgono gli incarichi predetti: l’incompatibilità con incarichi e cariche in soggetti privati, che si estende al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado ove essi abbiano una posizione di controllo dell’ente o abbiano assunto la carica di presidente o amministratore delegato; l’incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico.

Inoltre, una delle più importanti novità introdotte con il D.lgs n. 39/2013 è costituita dall’aspetto sanzionatorio. Difatti, sotto il profilo oggettivo si stabilisce la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, nonché la nullità dei relativi contratti. Si stabilisce, inoltre, la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione istituito presso ciascuna amministrazione.

Sotto il profilo soggettivo si stabilisce che il responsabile del piano anticorruzione deve segnalare i casi di possibile violazione all’Autorità nazionale anticorruzione (che può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Infine, merita di essere attenzionata con particolare interessa la disposizione dell’art. 18 comma 1 del D.lgs cit., sulla scorte della quale i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza; il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri, per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante, per le Regioni, le Province e i Comuni da un commissario ad acta nominato dal Ministro dell’Interno.

Il testo del Decreto legislativo n. 39 dell’ 8 aprile 2013  e l’ art. 1 commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012

 8 Maggio 2013

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