Il Tribunale di Catania, sezione imprese, con ordinanza ex art. 700 cpc n. 213/2026 del 18.02.2026 statuisce che non possono essere addotte a fondamento dell’exceptio doli circostanze fattuali che costituiscono eccezioni di merito opponibili nel rapporto principale, come ad inadempimento del creditore ed esistenza di controcrediti.
Secondo il Collegio, infatti, consentire ciò significherebbe vanificare la funzione stessa del contratto autonomo di garanzia.
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