Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4266 del 2026, statuisce che le offerte devono essere interpretate in modo conforme al capitolato e al contratto.
Secondo il Collegio, infatti, le offerte devono essere interpretate in modo conforme al capitolato e nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti e in ossequio al principio del risultato.
Pertanto, le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove non contengano esplicitamente elementi di difformità, idonei a tradursi in una inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti, di cui all’art. 1367 c.c., ed in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis.