Il TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, con sentenza del 3 novembre 2025 n. 962, statuisce in materia di RTI e gravi violazioni non definitivamente accertate, statuendo che la soglia di gravità deve essere parametrata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.
Secondo il Collegio, infatti, ai fini della determinazione della soglia di gravità rilevante ai sensi dell’art. 95, comma 2, alla luce del dato letterale di cui all’art. 3 dell’Allegato II.10 al D.lgs. n. 36/2023, dalla lettura della norma, emerge chiaramente che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei la soglia di gravità (pari al 10% del valore dell’appalto) deve essere rapportata al valore della partecipazione del singolo operatore economico.