Il TAR Campania, di Salerno, con sentenza n. 689 del 2026, statuisce che il soccorso procedimentale consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sull’offerta per chiarire la volontà del concorrente, senza però modificarne il contenuto.
Ne consegue che gli errori non immediatamente rilevabili non sono suscettibili di rettifica né mediante soccorso procedimentale né tramite rettifica d’ufficio. In tali ipotesi, l’errore non comporta l’esclusione dalla procedura, ma incide unicamente sull’efficacia dell’istituto cui si riferisce — come nel caso del subappalto facoltativo — determinandone l’inefficacia, senza pregiudicare la validità della domanda di partecipazione alla gara.