Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5570/2026, statuisce sui poteri valutativi e rivalutativi in capo alla commissione di gara.
Secondo il Collegio, nel caso di specie, non è configurabile alcun obbligo di motivazione rafforzata.
In presenza di criteri di valutazione puntualmente predeterminati dalla lex specialis, il punteggio numerico assegnato dalla Commissione costituisce motivazione sufficiente della valutazione tecnica, dovendosi ritenere che esso esprima sinteticamente il giudizio discrezionale compiuto in relazione ai singoli parametri.
Diversamente opinando, si finirebbe per introdurre un onere motivazionale indebito e non previsto dall’ordinamento, fondato sulla mera esistenza di una precedente valutazione interna, priva tuttavia di rilevanza esterna e ormai superata.
Né può condividersi l’ulteriore argomentazione del primo giudice secondo cui, in presenza di due punteggi diversi, non sarebbe possibile, in assenza di specifica motivazione, individuare quale dei due sia corretto e prevalente.
Tale impostazione trascura che il primo punteggio non costituisce un’autonoma determinazione amministrativa, ma un passaggio intermedio del procedimento valutativo, privo di stabilità e destinato a essere assorbito nella determinazione finale. È, pertanto, quest’ultima – e solo questa – a rilevare ai fini della legittimità dell’azione amministrativa.
In conclusione, secondo il Collegio, la Commissione ha legittimamente esercitato il proprio potere valutativo, pervenendo alla determinazione definitiva del punteggio tecnico nell’ambito della medesima fase procedimentale, senza violazione della par condicio e dei principi di trasparenza e imparzialità.