La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 565/2017, si è pronunciata sulla legittimità di applicazione dell’informativa antimafia anche per i provvedimenti a contenuto autorizzatorio.
In particolare, l’orientamento espresso mira a definire la rigida ripartizione tra comunicazioni antimafia applicabili alle autorizzazioni, e comunicazioni antimafia applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni.
L’ordinamento positivo in materia, dalla legge-delega al cd. “Codice antimafia” sino alle più recenti integrazioni di quest’ultimo, ha voluto apprestare, per l’individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti.
La normativa di riferimento è il d. lgs. n. 159 del 2011 ed in esame è l’applicabilità dell’art. 89bis dello stesso decreto anche ai regimi delle autorizzazioni, delle licenze ovvero quelli concernenti l’ambito operativo della S.C.I.A.
A parer dei giudici di Palazzo Spada la citata disposizione normativa non è definibile quale novità né, tantomeno,quale distonia del sistema, anzi è da interpretare in coerenza con la chiara tendenza legislativa che ha trovato sostanziale attuazione in passato. Tale disposizione prevede, al comma 1, che “quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione interdittiva antimafia e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia” ed inoltre, come espressamente sancisce il comma 2, prevede che“l’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta”.
La lettera della stessa norma appena citata attribuisce legittimazioni al Prefetto il quale deve riscontrare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, per l’appunto in base all’art. 89-bis, ed emettere informazione antimafia, sostitutiva della comunicazione richiesta.
Il Prefetto, pertanto, avrà l’obbligo di rilasciare le informazioni antimafia nelle ipotesi di cui all’art. 91, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011 e avrà la facoltà, nelle ipotesi di verifiche procedimentalizzate dall’art. 88 comma 2, e dall’art. 89-bis, di emettere una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoriade plano, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa.