Corte Costituzionale: “il servizio di trasporto scolastico dei disabili è un diritto inviolabile e deve essere garantito senza condizionamenti finanziari”

La Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 275/2016  si è pronunciata in merito ad una controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara, relativamente al servizio di trasporto scolastico dei disabili, riconoscendo come esso sia un diritto inviolabile e da garantire senza condizionamenti finanziari.

In particolare, la Corte ha sancito che il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., pertanto spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso affinchè la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.

La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”, tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto.

La Corte, peraltro, ha già avuto modo di affermare che in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, la quale attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università, e che la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggio.

Ed è stato, altresì, rilevato che non può essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 cost. per carenza di copertura finanziaria. Poiché, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziaramente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. Pertanto, è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.

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