Può la stazione appaltante correggere il mero errore materiale?

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 62/2021 ha disposto che, nelle more dell’espletamento della procedura prevista per l’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante possa provvedere alla correzione d’ufficio del mero errore materiale.

Nel caso in esame, il Collegio ha stabilito che la stazione appaltante può, legittimamente, correggere l’errore materiale purché nel porre in essere l’operazione di rettifica non ricorra ad “ausili esterni” o a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima (quali il soccorso istruttorio, dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente o altri supplementi di natura tecnica).

Deve cioè risultare palese l’effettiva volontà negoziale che lo stesso concorrente abbia inteso manifestare, senza particolari attività di verifica o di interpretazione circa il contenuto dell’offerta formulata.

Non deve, in altre parole, rinvenirsi alcuna “attività manipolativa”, da parte della stazione appaltante, diretta a correggere il suddetto errore materiale. Quest’ultimo può essere rettificato d’ufficio dall’amministrazione soltanto nell’ipotesi in cui lo stesso risulti riconoscibile e purché tale riconoscibilità possa comunque essere valutata e valutabile ex ante.

In conclusione, quindi, è riconosciuta in capo alla stazione appaltante la facoltà di rettificare d’ufficio l’errore della concorrente purché tale operazione non comporti una modificazione globale dell’offerta formulata, e risulti palese ed evidente l’effettiva volontà negoziale che lo stesso concorrente abbia inteso manifestare quando l’offerente sia incorso in una svista immediatamente rilevabile. Il tutto in base a semplici e intellegibili operazioni di carattere matematico (ossia meri interventi di rettifica del dato numerico non corretto).

Commento a sentenza edito dal dott. Santi Balsamello

foto estratta dal sito.

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