Sull’ammissibilità del ribasso nei costi di manodopera

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nella sentenza del 21 settembre 2020 n. 5483, dispone che sul costo di manodopera, non è ammesso ribasso se viene specificatamente stabilito dalla lex specialis di gara.

Il Collegio  afferma che il costo di manodopera non è soggetto al ribasso, in quanto, diversamente opinando, si creerebbe una violazione del disciplinare di gara da parte delle imprese vincitrici del bando, avendo presentato offerte incongrue rispetto ai minimi salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali.

Il motivo di ricorso viene considerato infondato, poiché il Ministero della difesa ha determinato il costo di manodopera sulla base delle tabelle ministeriali, predisposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel Capitolato d’oneri, nonché nel decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, specificatamente nell’art. 23, comma 10.

Tuttavia, in sentenza si afferma che i dati in inseriti nelle suddette tabelle ministeriali, rappresentano fattori indicativi, ovvero parametri di valutazione, ai quali possono essere consentiti scostamenti dalle voci di costo, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti ingiustificati tanto da poter compromettere la complessiva affidabilità dell’offerta, cosicché ad un giudizio di anomalia della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. III 9 giugno 2020, n3694; III, 17 gennaio 2020, n. 414; V, 29 luglio 2019, n. 5353).

Nel caso di specie, però, era esclusa l’opportunità di un ribasso con conseguente esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che abbia proposto un’offerta per il costo di manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, in quanto il disciplinare di gara ha definito come non suscettibile di ribasso il costo di manodopera.

Nel caso di specie, essendo assente una clausola inerente al fatto sopracitato, ma ne era  espressamente individuato l’elemento di offerta non oggetto di ribasso, non era ammissibile un ribasso sui costi della manodopera.

Commento a sentenza redatto da Giuditta Buhagiar

foto estratta dal sito.

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