Con ordinanza 1361/2016, il TAR Palermo ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare avanzata dai ricorrenti al fine di sospendere gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto la zona a traffico limitato. Secondo i giudici di via Butera, mancano sia il periculum in mora che il fumus boni iuris.
Nello specifico, il Collegio, infatti, ha ritenuto che non vi siano motivi per discostarsi da quanto già rilevato in ordine all’assenza di periculum in mora in relazione alla asserita compressione della libertà di iniziativa economica ed al diritto di circolazione, rispetto a quanto già statuito con ordinanza dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regionale Siciliana.
I giudizi della terza sezione, infatti, ritengono che nel bilanciamento degli interessi tra quelli declinati dai ricorrenti e quelli connessi alla tutela dell’ambiente e della salute, quali valori costituzionalmente protetti, l’introduzione di ZTL appare misura utile e ragionevole, ritenendo, inoltre, che non potevano essere rilevanti ai fini della sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile i profili dedotti di danno economico.
Per ciò che concerne il fumus boni juris, invece, il collegio ritiene che i provvedimenti impugnati risultano corredati da idonee motivazioni. In particolare, i giudici di via Butera ritengono idonea l’azione del comune, tenendo presente l’avvenuta estensione della limitazione del traffico veicolare, e la rimodulazione del rilascio dei pass, in ragione dei vari interessi coinvolti.
Inoltre, stante che il provvedimento impugnato appare assunto nell’ambito di una serie di misure ad esso coordinate, quali il potenziamento dei parcheggi di interscambio e del servizio di trasporto pubblico, tali considerazioni comportano l’ insussistenza dei profili di periculum vantati dalla parte istante.