Il TAR Campania, di Salerno, con sentenza n. 1471 del 15.09.2025, statuisce che il requisito esperienziale può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, non essendo quindi necessario che lo stesso appartenga a ciascun componente.
Secondo il Collegio, infatti, tale assunto discende dalla lex specialis di gara che ha espressamente previsto che il requisito esperienziale, a differenza del requisito di idoneità professionale, potesse essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e non da ciascun componente.
Tale previsione risulta pienamente conforme alla disciplina primaria contenuta nel Codice dei contratti pubblici così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza, in relazione agli appalti di servizi e forniture, quale è quello nel caso in esame.