Il TAR Lombardia, di Milano, con sentenza n. 1538/2026, statuisce la necessaria sottoscrizione del contratto di avvalimento per sopperire alla carenza di un requisito tecnico di partecipazione alla gara distinguendo quest’ultimo dal subappalto qualificante.
Nel caso di specie, secondo il Collegio, il subappalto qualificante non è un istituto sovrapponibile all’avvalimento, sicché è legittima l’esclusione dalla gara disposta dalla stazione appaltante qualora la concorrente non abbia stipulato un contratto di avvalimento – espressamente previsto dal par. 7 del disciplinare – per sopperire alla carenza del requisito tecnico di partecipazione alla gara costituito dall’iscrizione nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.