Il TAR Basilicata, con sentenza n. 438 del 10 settembre 2024 n. 438 dispone che i chiarimenti della S.A. non possono emendare errori materiali del bando di gara. Diversamente, errori materiali o refusi contenuti nella lex specialis richiedono un’apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento.
APPALTI – Le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo
Il TA.R. Toscana, Firenze, con sentenza n. 1094/2025 statuisce che le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente