La sentenza del TAR Catania n. 479/2026 statuisce sulla corretta applicazione del metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. 36/2023, in tema di taglio delle ali e calcolo della soglia di anomalia nelle gare al prezzo più basso.
In particolare, il Collegio, chiarisce, quale sia il criterio applicabile tra:
- criterio del blocco unitario delle offerte con identico ribasso;
- criterio “assoluto”, che conteggia distintamente tutte le offerte anche se recano lo stesso ribasso.
Nel caso di specie, la stazione appaltante (Comune di Catania) aveva applicato il criterio assoluto, con conseguente fissazione della soglia di anomalia al 32,2350% e aggiudicazione all’impresa controinteressata con ribasso del 32,2349%. La ricorrente sosteneva che, applicando il blocco unitario, la soglia sarebbe stata diversa e la gara avrebbe dovuto concludersi con sorteggio tra la propria offerta (32,2356%) e quella di altro operatore, entrambe immediatamente sotto la soglia correttamente determinata.
Il TAR accoglie il ricorso, affermando:
“Ritiene, quindi, il Collegio che il Metodo A dell’Allegato II.2, cui rinvia il citato art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, applicato dalla stazione appaltante per la gara di che trattasi, di portata letterale identica al previgente art. 97, comma 2, lett. a) e avente la medesima ratio, nel solco di un principio quello del c.d. blocco unitario divenuto oramai di diritto vivente, non giustifica il ricorso al diverso criterio c.d. assoluto immotivatamente seguito dal Comune di Catania”.
Questa è la chiave di volta della decisione: continuità strutturale tra il nuovo Codice (art. 54 e Allegato II.2, metodo A) e il previgente art. 97 d.lgs. 50/2016, con piena trasposizione nel nuovo sistema del principio del blocco unitario.