Il TAR Venezia, con sentenza n. 1536 del 09.09.2025, statuisce la non obbligatorietà delle separata indicazione in offerta economica dei costi di manodopera del subappaltatore (ART. 108 , ART. 119 D.LGS. 36/2023).
Secondo il Collegio, infatti, è infondata la censura con cui parte ricorrente sostiene che l’impresa concorrente avrebbe dovuto essere esclusa perché non avrebbe dichiarato i costi della manodopera dei subappaltatori.
Nella recente sentenza n. 5580 del 27-6-2025, il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che “i costi di manodopera da indicare in appalto sono i costi propri dell’appaltatore; <<Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera>>) e, per quanto concerne il subappalto, lo svolgimento di una verifica di coerenza sulla manodopera può avere ad oggetto la manodopera del subappaltatore, ma tale costo non va indicato tra i costi di manodopera dell’appaltatore, e detta verifica viene svolta in sede di autorizzazione.