APPALTI – Costi manodopera del subappaltatore: no obbligo separata indicazione in offerta economica

Il TAR Venezia, con sentenza n. 1536 del 09.09.2025, statuisce la non obbligatorietà delle separata indicazione in offerta economica dei costi di manodopera del subappaltatore (ART. 108 , ART. 119 D.LGS. 36/2023).

Secondo il Collegio, infatti, è infondata la censura con cui parte ricorrente sostiene che l’impresa concorrente  avrebbe dovuto essere esclusa perché non avrebbe dichiarato i costi della manodopera dei subappaltatori.

Nella recente sentenza n. 5580 del 27-6-2025, il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che “i costi di manodopera da indicare in appalto sono i costi propri dell’appaltatore; <<Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera>>) e, per quanto concerne il subappalto, lo svolgimento di una verifica di coerenza sulla manodopera può avere ad oggetto la manodopera del subappaltatore, ma tale costo non va indicato tra i costi di manodopera dell’appaltatore, e detta verifica viene svolta in sede di autorizzazione.

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