Il TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, con sentenza n. 24125/2025, statuisce che è illegittima, in virtù del principio di favor partecipationis, l’esclusione di un operatore che abbia presentato un’offerta economica completa di tutti gli elementi richiesti, ma che non abbia utilizzato gli appositi moduli messi a disposizione della stazione appaltante.
Il TAR ha rilevato che l’offerta economica presentata risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal disciplinare con l’unica differenza che alcuni requisiti, invece di essere stati inseriti a sistema come “allegato 2”, sono stati caricati nell’ambito della busta economica complessivamente considerata.
Il Collegio ha ritenuto tale omissione di carattere meramente formale, non attribuendogli alcuna portata escludente, coerentemente con quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui «non esiste alcuna norma di legge che consenta di sanzionare con l’esclusione dalla gara il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell’offerta economica» (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4395).