Il T.A.R. Lombardia sez. IV, con sentenza del 4 maggio 2026, n. 2155 delinea il confine tra subappalto e affidamento di attività accessorie.
Secondo il Collegio, infatti, l’operatore economico può avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di attività connesse all’affidamento senza che ciò si configuri come subappalto ove queste risultino puramente accessorie anche qualora l’impresa abbia dichiarato in gara di non volersi avvalere di tale istituto.
In particolare, Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento (ex multis, Cons. St., sez. V, 21 maggio 2020, n. 3211), rileva che prestazioni quali la manutenzione delle attrezzature o i controlli analitici, pur essendo necessarie a rendere la prestazione principale, non sono rese direttamente all’Amministrazione, ma al concessionario. Tale valutazione si accosta a quella relativa all’ammontare complessivo del relativo valore, che risultava esiguo ove comparato al valore complessivo dell’appalto, per concludere che, nel caso le opere esternalizzate potevano configurarsi come subcontratti. Tali affidamenti, cioè, non costituiscono subappalto ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale esclude dalla fattispecie le attività secondarie, accessorie o sussidiarie rese in forza di contratti di cooperazione.