Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 148 del 08.01.2026, delimita la portata del contratto di avvalimento e la stabilità dei requisiti di partecipazione, statuendo la nullità delle pattuizioni che ne subordinano l’efficacia a vicende inter partes nonché i limiti invalicabili posti all’autonomia negoziale dalla giurisprudenza.
Il Collegio, nella sentenza in commento, traccia una linea chiara: “l’autonomia negoziale delle parti, pur sovrana nel regolare i rapporti interni, non può spingersi fino a introdurre meccanismi che rendano l’efficacia del contratto di avvalimento incerta e dipendente da fattori estranei all’esecuzione dell’appalto”.
La decisione, inoltre, opera un corretto bilanciamento tra il favor participationis e l’imprescindibile esigenza della stazione appaltante di contrattare con un soggetto che garantisca il possesso stabile e continuativo dei requisiti. La stabilità del requisito prevale sulla libertà contrattuale delle parti, in nome del superiore interesse pubblico. Dal punto di vista civilistico, la pronuncia conferma che la validità del contratto di avvalimento è subordinata al rispetto non solo dei requisiti generali di determinatezza dell’oggetto (art. 1346 c.c.), ma anche del divieto di pattuizioni che, violando norme imperative di diritto pubblico, ne inficino la causa e la funzione, determinandone la nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418 c.c.