APPALTI – La carenza del possesso di un requisito richiesto dalla lex specialis di gara non integra una falsa dichiarazione

Il TAR Lazio, sez. V, con sentenza n. 24163/2025 statuisce che la carenza del possesso di un requisito richiesto dalla lex specialis di gara non integra una falsa dichiarazione.

Secondo il Collegio, è illegittima la segnalazione all’ANAC operata per asserite false informazioni rese dalla concorrente nell’ambito della gara, laddove sia comprovato che l’impresa stessa ha agito nella legittima convinzione di possedere la qualifica dichiarata e richiesta dal bando.

In particolare, il TAR rileva che la segnalazione all’ANAC deve essere annullata, poiché, nel caso di specie, l’impresa ha agito nella legittima convinzione di possedere la qualifica dichiarata, sulla base di un’interpretazione non irragionevole della lex specialis e in assenza di dolo o colpa grave.

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